La legge sul c.d. divorzio breve, approvata il 22 aprile in via definitiva alla Camera con 398 voti a favore e 28 contrari, interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari ad ottenere il divorzio.
A quarantun anni dall’anniversario della vittoria del referendum sul divorzio, la legge appena approvata è il frutto di una mediazione non sempre semplice tra le forze politiche e recepisce le osservazioni di magistrati, esperti e associazioni; una legge attesa da almeno due legislature e finalizzata a rendere più snelle le procedure legali e a ridurre i contenziosi.
Questa legge ha un importante significato culturale, accogliendo l'esigenza di una maggiore coerenza tra la giurisprudenza e la società.
Viene ridotto da tre anni ad un anno di durata minima il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi per la legittimazione alla domanda di divorzio.
Il termine decorrerà dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Ai fini della riduzione del termine non si tiene conto della presenza o meno di figli minori. Ciò è stato previsto anche in seguito all’approvazione della legge sulla filiazione che prevede che i figli siano tutti uguali in tutte le situazioni e in tutti gli effetti.
È, inoltre, ulteriormente ridotto nelle separazioni consensuali a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio e viene riferito il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali, e anche in tal caso il termine viene fatto decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Il ddl prevede che la comunione venga meno già nel momento in cui il giudice autorizza la coppia a vivere separata. Precedentemente, invece, il momento effettivo dello scioglimento della comunione avveniva solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.
La nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.
27 aprile 2015