Equilibrio di genere nelle Regioni. Il cammino verso la democrazia paritaria fa un altro passo in avanti

L’aula della Camera ha approvato il 3 febbraio 2016, il testo, che aveva già ricevuto il via libera del Senato, sull’equilibrio di genere nei Consigli regionali. I voti favorevoli sono stati 334, i contrari 91, 21 gli astenuti. La proposta approvata definisce i principi fondamentali per garantire la presenza delle donne nei consigli regionali.


Le singole Regioni, all’interno del proprio sistema elettorale, dovranno adottare specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive. Stabilisce il principio che qualora la legge elettorale regionale preveda l’espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati dovranno essere presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60% del totale e “sia consentita l’espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima”.

Nel caso, invece, che  in alcune Regioni siano “previste liste senza espressione di preferenze”, la legge elettorale dispone l’alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60%del totale. Stessa cosa nei casi in cui sono previsti collegi uninominali: la legge elettorale dovrà disporre l’equilibrio tra uomini e donne in modo tale che i candidati di un sesso non superino il 60%.

Nella scorsa legislatura, con la legge n. 215 del 2012, è stato garantito il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali.

In questa legislatura sono state introdotte misure per garantire la rappresentanza di genere nel Parlamento nazionale e nel sistema di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo.

Oggi, finalmente è stata approvata  la norma per garantire l’elezione delle donne nei consigli regionali.

Dalla prossima legislatura il 40% degli eletti dovrà essere donna.

L’approvazione di questa legge è senz’altro un passaggio importante per  assicurare una rappresentanza di genere equilibrata nei consigli regionali, anche e soprattutto alla luce del nuovo Senato delineato dalla riforma costituzionale.

Con l’approvazione della legge, si superano sistemi elettorali chiusi, antistorici,  capaci di produrre grande disparità.

E’ un atto politico molto importante che responsabilizza partiti politici ed istituzioni territoriali. E’ un ulteriore passo in avanti verso la democrazia paritaria, colma lo iato oggi esistente tra il peso politico delle donne e la loro proiezione pubblica, che se in parte superato nelle Aule parlamentari, nei consigli comunali, nelle ultime consultazioni europee, nei consigli di amministrazione aziendali è ancora ben lontano dall’essere colmato nei consigli regionali.

Finora, l’elezione delle donne nelle singole regioni è stata molto bassa. Si va da regioni dove le elette sono il 34 per cento, oppure come la Campania dove sono il 22 per cento, e si tratta di regioni – Toscana, Campania, Emilia Romagna – che hanno risultati positivi anche perché hanno introdotto alcune norme specifiche, fino a regioni, come la Basilicata, dove le elette sono pari a zero, l'Abruzzo dove le elette sono una su trenta, in Puglia cinque su cinquanta, in Calabria solo una. Per questo la legge approvata fissa alcuni paletti molto precisi che, rispettando l'autonomia regionale, nello stesso tempo vincola le regioni a stabilire nei diversi sistemi elettorali possibili, delle regole cogenti.

Ricorre quest'anno il settantesimo anniversario del voto alle donne, che votarono per la prima volta il 10 marzo del 1946.

Il 2 giugno 1946, le donne votarono per scegliere tra monarchia e repubblica ed elessero la Costituente, che vide per la prima volta sedere in Parlamento 21 donne su 556 componenti. Le costituenti  sono state le apripista  dei grandi principi di parità antidiscriminatori della nostra Costituzione. Tutte le conquiste legislative, dalla tutela della maternità al divorzio, l'aborto, il diritto di famiglia, la legge sulla violenza, i diritti delle lavoratrici, sono riforme conquistate con il lavoro e la tenacia delle donne elette e con i movimenti delle donne nel nostro paese. Così come è stata una conquista il voto alle donne e non una semplice concessione da parte delle forze politiche. è stata ed è la partecipazione delle donne alle assemblee elettive  e alla vita economico sociale e culturale del paese, che ha rappresentato e rappresenta il fondamento per far avanzare la conquista di maggiori diritti civili, sociali e politici. La democrazia paritaria è un cammino ancora incompiuto. Ce lo ricordano i dati sulla disoccupazione femminile, le violenze, i femminicidi, che quasi quotidianamente, fanno notizia.

La democrazia paritaria è condivisione, è responsabilità comune sia nel pubblico, che nel privato. Cambiare si può con la partecipazione, con le leggi, con la volontà di battersi per la loro piena attuazione.

Scheda della proposta C. 3297

La proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3297, approvata in via definitiva, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni a statuto ordinario sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. In tal modo, tale iniziativa legislativa si pone in linea di continuità con i provvedimenti approvati dal Parlamento nelle ultime due legislature per promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive locali, europee e nazionali (la L. 215/2012 per le elezioni locali; laL. 65/2014 per le elezioni europee e la L. 52/2015 per le elezioni della Camera, che troverà applicazione dal 1° luglio 2016).

A tal fine, modifica la legge n. 165/2004, che - in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione - stabilisce i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nella disciplina del proprio sistema elettorale.

Si ricorda, infatti, che le regioni a statuto ordinario, a seguito della riforma costituzionale operata con L. Cost. 1/1999, disciplinano con propria legge il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (art. 122 Cost.).

Con le modifiche introdotte, la legge nazionale non si limita a prevedere tra i principi, come è attualmente, la "promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive", ma indica anche le specifiche misure adottabili, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali per la scelta della rappresentanza dei consigli regionali.

Il testo prevede tre ipotesi:

1.     Liste con preferenze: qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere: a) quota di lista del 40 per cento (in ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale); b) preferenza di genere (deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso. In caso contrario, le preferenze successive alla prima sono annullate).

2.     Liste ‘bloccate': nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

3.     Collegi uninominali: nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.

Grazia Labate

 

 

 

 

26 gennaio 2016