Finalmente la medicina di genere

Oggi 9 ottobre va in Aula alla Camera il DDL Lorenzin,  sulla riforma degli Ordini sanitari e le sperimentazioni cliniche.  Tra le tante norme volte a disciplinare in maniera innovativa ordini professioni e modalità delle sperimentazioni cliniche vorrei soffermarmi sull’articolo 1 ter che riprende tutto il dibattito e le diverse forme sperimentali messe in atto nel nostro paese sulla Medicina di Genere. 

  Finalmente l’attenzione normativa, dunque, alla medicina di genere che in Italia era rimasta in sordina per circa un ventennio. Bisogna guardare, infatti, ai nostri giorni per vedere nascere, di contro, un interesse ampio, articolato e costante che coinvolge una serie di attori sociali che spaziano dalle istituzioni pubbliche (Ministeri, Istituto superiore di Sanità, Centri universitari), al mondo medico e della ricerca farmacologica, attraverso i loro ordini e società, e alle fondazioni o associazioni non profit.   I protagonisti di questa promozione sono dunque molteplici e vanno investendo l’intero mondo della medicina, senza particolari settorialismi disciplinari (la cardiologia, piuttosto che l’endocrinologia o la psicologia etc.). Questo induce a considerare che è stata ormai acquisita una convinzione di fondo: la medicina di genere è socialmente trasversale e multidisciplinare; interessa le scienze mediche come quelle sociali, coinvolge gli operatori così come gli attori.   La sfida maggiore rimane, dunque, quella di lasciarsi alle spalle i percorsi pregressi, per lo più imbevuti di stereotipi e specchio di discriminanti costruzioni sociali, attraverso un lucido e dinamico sforzo interistituzionale che sappia, in una chiara logica di gender mainstreaming, coinvolgere i decision makers nazionali e internazionali, gli attori e gli operatori del settore sanitario, i loro sistemi formativi, le organizzazioni no profit e le stesse donne quali utenti consapevoli dei loro diritti.   È anche attraverso l’affermazione concreta del diritto delle donne alla salute, attraverso un’ampia riconoscibilità ed una concreta operatività della gender medicine, che passa la rilevabilità dei gradi di maturità civile e democratica di un paese. Oggi se verrà approvato il disegno di legge, anche il nostro paese, si potrà affermare nella formazione, nella ricerca, e nell’applicazione di una fattiva medicina di genere.   Vediamo nel dettaglio le norme:  Art1-ter. (Applicazione e diffusione della medicina di genere all'interno del Sistema sanitario nazionale). Il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e avvalendosi del Centro nazionale di riferimento della medicina di genere dell'Istituto superiore di sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone, con proprio decreto, un piano volto alla diffusione della medicina attenta alle differenze per sesso e genere («medicina di genere»), mediante divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie inerenti alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura basate sulle differenze derivanti dal sesso e dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale.   2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) orientamento, a livello nazionale, attento alle differenze di sesso e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura, prevedendo un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le scienze umane, al fine di garantire l'appropriatezza delle cure; b) promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-sociale basata sulle differenze di sesso e di genere; c) promozione e sostegno dell'insegnamento della medicina di genere, garantendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario; d) promozione e sostegno dell'informazione pubblica sulla salute e sulla gestione delle malattie in un'ottica di differenza di sesso e di genere.   3. Tra gli obiettivi del Patto per la salute devono essere garantiti la promozione e il sostegno alla medicina di genere quale approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche promuovendo: a) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica selezionati tramite l'indizione di bandi nazionali, finanziati dallo Stato; b) progetti di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica, sottoposti alla valutazione dei comitati etici per la ricerca regionali e locali; c) l'adozione di linee guida attente alle differenze per sesso e genere per la pratica clinica delle diverse patologie; d) l'adozione da parte delle aziende sanitarie locali e ospedaliere di obiettivi divulgativi, formativi e clinici di medicina di genere, rivolto ai dipendenti e alla popolazione; e) la sensibilizzazione delle riviste scientifiche ai fini dell'accreditamento di pubblicazioni attente ai determinanti sesso e genere.   4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi piani sanitari agli obiettivi del Patto per la salute stabiliti ai sensi del comma 3. 5. Il Ministro della salute emana apposite raccomandazioni destinate agli ordini e ai collegi delle professioni sanitarie, alle società scientifiche e alle associazioni di operatori sanitari non iscritti a ordini o collegi, volte a promuovere l'applicazione della medicina di genere in tutto il territorio nazionale.   6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposto un Piano formativo nazionale per la medicina di genere volto a garantire la conoscenza e l'applicazione dell'orientamento alle differenze sessuali e di genere nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura. A tal fine, sono promossi specifici studi presso i corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell’ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie con requisiti per l'accreditamento nell'educazione continua in medicina.   7. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di genere attuate nel territorio nazionale sulla base delle indicazioni di cui al presente articolo, anche attraverso l’istituzione di un Osservatorio specificamente dedicato, istituito presso gli enti vigilati dal Ministero della salute.   Se il disegno di legge passerà come io mi auguro dobbiamo far valere e contare nelle decisioni istituzionali quella fitta rete di donne che in questi anni sono state le pioniere in questo campo e che hanno cominciato con forza di volontà e tenacia a percorrere un cammino difficile ma possibile a cui oggi finalmente le norme danno riconoscimento.   Grazia Labate Ricercatore in economia sanitaria, già sottosegretario alla sanità

09 ottobre 2017